la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Recepimento accordo nazionale
 
   1.  In  armonia  con  quanto stabilito dall'art. 10 della legge 29
marzo 1983, n. 93, cosi come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n.
426,  e'  recepito  nell'ordinamento  giuridico regionale l'accordo -
allegato alla presente legge come parte integrante - per il  triennio
1988-1990 riguardante il personale dipendente dalle Regioni a statuto
ordinario, dagli enti pubblici  non  economici  da  esse  dipendenti,
dagli  istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali
degli istituti stessi, nonche' dai consorzi e dai nuclei per le  aree
di  sviluppo  industriale, nel testo approvato dal Governo ai sensi e
per  gli  effetti  di  cui  al  secondo  comma  dell'art.  10,  della
richiamata legge 29 marzo 1983, n. 93.
   2.  Analogamente, gli organi degli enti e delle aziende istituti a
norma dell'art. 48 dello statuto, le aziende di promozione turistica,
gli  istituti  autonomi  per  le  case  popolari ed il loro consorzio
regionale  provvedono  all'applicazione  della  presente   legge   al
personale da essi dipendenti.