la seguente legge: Art. 1. Recepimento accordo nazionale 1. In armonia con quanto stabilito dall'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, cosi come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, e' recepito nell'ordinamento giuridico regionale l'accordo - allegato alla presente legge come parte integrante - per il triennio 1988-1990 riguardante il personale dipendente dalle Regioni a statuto ordinario, dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi, nonche' dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale, nel testo approvato dal Governo ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 10, della richiamata legge 29 marzo 1983, n. 93. 2. Analogamente, gli organi degli enti e delle aziende istituti a norma dell'art. 48 dello statuto, le aziende di promozione turistica, gli istituti autonomi per le case popolari ed il loro consorzio regionale provvedono all'applicazione della presente legge al personale da essi dipendenti.